Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)



Cos’è il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei).

È il prospetto che contiene la valutazione dei rischi presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Il suo obiettivo è quello di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose.

Il riferimento normativo per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro è il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, che stabilisce anche pesanti sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo.

Tale documento va redatto:

  • entro 90 giorni per una nuova attività;
  • nell’immediato, quando un lavoratore entra in forza ad un’impresa già avviata o quando l’azienda assume un nuovo lavoratore.

Gli unici esenti dall’obbligo del DVR sono i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che seguono la normativa dell’art. 2222 del Codice Civile.

La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, viene conservata in azienda e resa disponibile per eventuali ispezione da parte dell’ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco i quali possono richiederne la visione.





Chi deve redigere il DVR?

La valutazione dei rischi è tra gli obblighi principali del Datore di Lavoro, infatti è colui che dirige tale documento e non può delegare questa attività ma può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.

Oltre DL ci sono anche altre figure professionali che, a seconda dei casi previsti dalla legge, sono coinvolte nella redazione del DVR:

  1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;
  2. Medico Competente (MC): contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria;
  3. Rappresentante dei Lavoratori (RLS): viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve riceverne una copia per presa visione.





Quali sono i contenuti del DVR?

Un DVR ben strutturato deve contenere:

  • anagrafica aziendale: tutti i dati dell’azienda;
  • organigramma del servizio di prevenzione e protezione: anagrafica delle figure professionali coinvolte nella redazione del DVR (RSPP, Medico competente, RLS, dirigenti, preposti);
  • descrizione del ciclo lavorativo: elenco di impianti, macchinari, attrezzature, sostanze chimiche impiegate;
  • identificazione delle mansioni;
  • relazione sulla valutazione di tutti i rischi: individua i pericoli presenti in ogni fase lavorativa e per ogni mansione individuata, i dipendenti esposti ai rischi specifici (rumore, vibrazioni, ROA, CEM, MMC), stima dell’esposizione e della gravità del danno;
  • programma delle misure di prevenzione e protezione: eventuali procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, i tempi di realizzazione e l’indicazione dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare;
  • programma degli interventi migliorativi: necessari per aumentare i livelli di sicurezza.





Quali sono le sanzioni per la mancata redazione?

La mancata o incompleta elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi può comportare pesanti sanzioni per il Datore di Lavoro: multe, sospensione dell’attività, modifica dei contratti subordinati aziendali.





Come aggiornare il DVR?

Il DVR non è un documento statico, ma deve essere aggiornato periodicamente, in particolare quando:

  • vengono introdotte nuove attrezzature o tecnologie;
  • vengono introdotte nuove mansioni
  • ci sono scadenze periodiche per quanto riguarda alcuni rischi specifici, quali rumore, vibrazioni, stress lavoro correlato;
  • cambia il processo produttivo;
  • viene modificata l’organizzazione aziendale.