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I Diisocianati

Perché si parla di diisocianati?

Perché ultimamente sentiamo parlare spesso di diisocianati?

Il motivo è l’entrata in vigore del “REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati”.

 

La restrizione è stata pubblicata il 4 agosto 2020 e si applica dal 24 agosto 2023 dopo un periodo di transizione di 3 anni.

 

In sostanza, l’immissione sul mercato è vietata a partire dal 24 Febbraio 2022 e, a partire dal 24 agosto 2023, non potranno essere utilizzati da soli o come costituenti in altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali in concentrazioni superiori allo 0,1%.

 

 

Cosa sono i diisocianati e dove li possiamo trovare?

Gli isocianati sono composti organici.

Nel composto è presente il gruppo funzionale –N=C=O legato a un gruppo alchilico o arilico e possono essere sia solidi che liquidi.

La caratteristica costante è che in genere sono tossici.

Questi composti, infatti, sono riconosciuti come irritanti sia per gli occhi che per le vie respiratorie e il loro contatto con la pelle può provocare irritazione, per questo motivo vanno quindi maneggiati con le dovute cure e procedure di sicurezza.

Sono tantissimi i settori lavorativi prevedono l’uso di questi composti.

Settore edile, industriale, carrozzerie, produzione di mobili ma anche automotive.

I prodotti che possono contenere diisocianati sono, ad esempio, i composti poliuretanici, resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, isolanti, rivestimenti, schiume/ schiume poliuretaniche, vernici e pitture.

 

Per sapere in modo chiaro e speditivo se i prodotti contengono queste sostanze è possibile consultare la scheda di sicurezza alla sezione 3; in alternativa è possibile andare alla sezione 15 e verificare se è citata la restrizione n.74.

 

 

Quali sono i rischi? 

Abbiamo anticipato che le principali vie di penetrazione di questi composti sono le vie aeree e la cute.

Infatti, la sensibilizzazione respiratoria da diisocianati, è ritenuta particolarmente grave, irreversibile e invalidante; ad aggravare la valutazione del rischio da esposizione c’è anche il tempo di esposizione: le conseguenze derivanti infatti non sempre sono prevedibili e la correlazione dose risposta è particolarmente variabile.

I diisocianati organici maggiormente in uso non sono molecole particolarmente volatili, ma lo diventano in processi di nebulizzazione e schiumatura o in applicazioni a caldo, originando assorbimento per via inalatoria e attraverso la cute esposta.

 

 

Cosa cambia a livello normativo per le aziende produttrici e per gli utilizzatori?

Riprendendo testualmente il regolamento, nei p.ti 1 e 2 leggiamo che:

  1. I diisocianati sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti, tra l’altro, in tutta l’Unione.
  2. Il 6 ottobre 2016 la Germania ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») un fascicolo (3) a norma dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («il fascicolo a norma dell’allegato XV»), al fine di avviare la procedura di restrizione di cui agli articoli da 69 a 73 di tale regolamento. Il fascicolo a norma dell’allegato XV segnala che la sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori, individuata come un importante problema di salute sul luogo di lavoro nell’Unione. Il numero di nuove malattie professionali causate ogni anno dai diisocianati (secondo le stime oltre 5.000 casi) è considerato inaccettabilmente elevato. Il fascicolo a norma dell’allegato XV dimostra che è necessario un intervento a livello dell’Unione e propone di limitare l’uso industriale e professionale, nonché l’immissione in commercio, dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze e in miscele.

 

Questo regolamento porta quindi a due livelli di restrizioni:

RESTRIZIONE SULL’IMMISSIONE SUL MERCATO

A partire dal 24 febbraio 2022 è permesso il collocamento sul mercato dei prodotti contenenti più del 0,1% di diisocianati, ma si deve includere una dichiarazione relativa alla formazione, apposta sull’imballaggio o sull’etichetta del prodotto.  È responsabilità dei fornitori garantire che sull’etichetta questa dicitura sia visivamente palese e distinta dal resto delle informazioni.

 

RESTRIZIONI CIRCA L’USO

Al 24 agosto 2023, i diisocianati possono essere utilizzati come sostanze in purezza o in miscele contenenti una concentrazione maggiore o uguale allo 0,1% in peso, a condizione che l’utilizzatore abbia svolto anticipatamente e correttamente un corso di formazione sull’uso sicuro dei diisocianati. Questo corso sulla sicurezza fa sì che ogni lavoratore che maneggia i diisocianati abbia le conoscenze adeguate dei pericoli e rischi legati al loro utilizzo, non solo un’esperienza appropriata del loro impiego, soprattutto una preparazione alla prevenzione e gestione dei danni.

 

Le restrizioni sull’immissione sul mercato saranno a garanzia del fornitore mentre quelle sull’uso saranno a garanzia del datore di lavoro.

 

Come svolgere la formazione – chi può farla?

Si parla quindi di formazione.

In particolare, al p.to 5 del regolamento di trova scritto:

(5) Il RAC ha concluso che una formazione adeguata rappresenta una necessità fondamentale e che tutti i lavoratori che manipolano diisocianati dovrebbero disporre di una conoscenza sufficiente dei pericoli di tali sostanze ed essere consapevoli dei rischi connessi al loro uso, nonché conoscere a sufficienza le buone pratiche di lavoro e le adeguate misure di gestione dei rischi, compreso l’uso corretto di appropriati dispositivi di protezione individuale. Il RAC osserva che sono necessarie particolari misure di formazione per sensibilizzare maggiormente in merito all’importanza della protezione della salute mediante adeguate misure di gestione dei rischi e pratiche di manipolazione sicura.

 

Chi ha l’obbligo di essere formato?

  • utilizzatori autonomi e dipendenti, posatori
  • titolari di aziende con dipendenti che maneggiano materiali poliuretanici/poliureici
  • produttori di sigillanti, schiume, adesivi, vernici, rivestimenti
  • rivenditori e distributori di prodotti contenenti diisocianati

 

La formazione si articola in tre livelli:

Formazione generale, di cui al paragrafo 5, lettera A) per tutti gli usi industriali e professionali

Formazione di livello intermedio, di cui al paragrafo 5, lettere A) e B) per i seguenti usi:

  • manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma)
  • applicazione a spruzzo in cabina ventilata
  • applicazione con rullo
  • applicazione con pennello
  • applicazione per immersione o colata
  • trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi
  • pulitura e rifiuti
  • qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione

Formazione di livello avanzato, di cui al paragrafo 5, lettere A), B) e C) per i seguenti usi:

  • manipolazione di articoli non completamente reagiti
  • applicazioni per fonderie
  • manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature
  • manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C)
  • applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri)
  • qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione

 

Quali sono i contenuti minimi?

Livello generale:

Chimica dei diisocianati,

Pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta)

Esposizione ai diisocianati

Valori limite di esposizione professionale

Modalità di sviluppo della sensibilizzazione

Odore come segnale di pericolo

Importanza della volatilità per il rischio

Viscosità e peso molecolare dei diisocianati

Rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione – Rischio connesso al processo di applicazione utilizzato – Igiene personale

Attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni

Sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie

Ventilazione

Pulizia, fuoriuscite, manutenzione

Smaltimento di imballaggi vuoti

Protezione degli astanti

Individuazione delle fasi critiche di manipolazione

Sistemi di codici nazionali specifici – Sicurezza basata sui comportamenti (behaviourbased).

 

Livello intermedio:

Ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviourbased)

Manutenzione

Gestione dei cambiamenti

Valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti

Rischio connesso al processo di applicazione utilizzato

 

Livello avanzato:

Eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
Applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;
Manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C).

 

E’ comunque prevista una verifica dell’apprendimento e prova documentale dell’esito positivo.

 

Da chi può essere fatta la formazione?

La formazione può essere effettuata da un esperto di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, che possa dimostrare le competenze attraverso una formazione personale.

 

Deve essere aggiornata?

La formazione dovrà essere documentata e aggiornata ogni 5 anni.

 

Scelta dei DPI da adottare

Dopo aver valutato il rischio chimico, attuate le misure tecniche, organizzative e procedurali atte a ridurre al minimo il rischio, il datore di lavoro è tenuto a fornire, tra le altre cose, anche i dispositivi di protezione individuale.

Quando quindi la valutazione del rischio porta ad un rischio residuo non accettabile, quindi laddove l’adozione di misure di prevenzione non sia sufficiente (formazione, sorveglianza sanitaria, organizzazione del lavoro, ventilazione, ecc.) occorrerà prevedere l’uso di DPI.

 

La scelta dei DPI dipende da un insieme di considerazioni: la natura e lo stato fisico dell’inquinante, i relativi valore limite di esposizione professionale, la concentrazione dell’inquinante nell’ambiente di lavoro, il tempo di esposizione.

 

 

 

Per le soluzioni e gli APVR consigliamo la lettura dell’articolo ➡️ IN-SAFETY® ⬅️

 

 

 

 

Dispositivi per la protezione della cute e delle vie respiratorie

Posto che le vie di penetrazione di queste sostanze sono la cute e le vie aeree, i dispositivi per la protezione riguarderanno: nel primo caso a guanti e protezione del corpo in grado di garantire una copertura ampia della superficie cutanea potenzialmente esposta, compresi viso e occhi, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie definiti anche APVR nel secondo caso.

Ai fini dell’individuazione dell’APVR più adatto va considerata la natura dell’inquinamento, verificando se sia dovuto a particelle, gas, vapori, insufficienza di ossigeno o a una combinazione di questi fattori.

 

In ogni caso per la scelta dei DPI è indispensabile attenersi alle indicazioni contenute nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

 

 

Ricordiamoci l’81!

Quali sono gli obblighi per le aziende nel cui ciclo lavorativo è previsto l’uso di diisocianati?

Innanzitutto i datori di lavoro dovranno applicare le misure generali di tutela previste dall’art. 15 comma 1 lettera c): “Eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”

 

Non ci dimentichiamo inoltre che nell’81 si parla di formazione anche per il rischio chimico e di addestramento per l’uso in sicurezza ANCHE di sostanze:

 

Art. 37 comma 5 e comma 6

 

“5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato78.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.”

 

Follow Up: cosa possiamo fare per te?

Follow Up, grazie al suo team di tecnici può supportarti per la gestione di ogni aspetto di questo settore:

  • Assistenza
  • Formazione
  • Valutazione del rischio chimico
  • Scelta e verifica dei dispositivi di protezione individuale

 

 

 

Richiesta informazioni

Formazione scale portatili

Perché formare ed addestrare il personale all’utilizzo di scale portatili

Molto spesso viene posta questa domanda: è obbligatoria la formazione per l’uso di scale portatili?

La risposta più frequente è: no!

 

Sebbene non sia del tutto sbagliata, proviamo ad analizzare la normativa di riferimento e, per deduzione, improntiamo una risposta “diversa”.

 

L’articolo 73 del D. Lgs. 81/08 prevede, tra le altre cose, che all’introduzione di una nuova attrezzatura di lavoro segua una corretta informazione – formazione ed addestramento del personale che farà uso.

Inoltre, il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, deve valutare non solo tutti i rischi derivanti dall’uso della specifica attrezzatura per gli operatori incaricati all’uso, ma informare anche coloro che operano nelle immediate vicinanze dell’attrezzatura stessa.

 

E non è tutto, l’articolo 71 del Testo Unico al comma 7 riporta:

“Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.”

 

Se entriamo nel merito di attrezzature di lavoro che consentano il raggiungimento di una postazione di lavoro in quota, occorre in fine fare riferimento all’art. 111 che ci dice che il Datore di Lavoro o il suo preposto hanno l’obbligo di scegliere il tipo più idoneo di sistema di acceso al posto di lavoro temporaneo in quota in rapporto alla circolazione sottostante, al dislivello da sorpassare, ed alla durata del lavoro.
Il sistema di accesso scelto deve garantire contestualmente sia l’evacuazione in caso di pericolo che l’accesso senza comportamento di rischi ulteriori di caduta.

 

Di conseguenza il Datore di Lavoro dispone l’uso di una scala portatile solo nei casi in cui l’utilizzo di altre attrezzature ritenibili più sicure, non sia giustificato per il limitato livello di rischio e per la limitata durata dei lavori oppure per le caratteristiche esistenti del luogo che non sono modificabili, assicurando che:

  • l’uso sia riservato a lavoratori incaricati;
  • in caso di interventi di riparazione, modifiche, o manutenzioni il lavoratore sia qualificato a svolgere l’attività.

 

Analizzando queste prescrizioni normative, se si ritorna alla domanda iniziale: è obbligatoria la formazione per l’uso di scale portatili?

Per noi la risposta è: sì! E non solo, è necessaria sia la formazione, sia l’informazione sia l’addestramento.

 

Le statistiche di morti e infortuni gravi con scale portatili

Oltre alla pura analisi normativa, che ci consente tramite le sue interpretazioni di dare risposte concrete alle esigenze di aziende e lavoratori, è sempre bene ricordare che qualunque organizzazione aziendale deve avere come primo obiettivo la tutela della salute e della sicurezza dei suoi lavoratori.

Facendo un esempio, apprendiamo da dati statistici che nei cantieri, dove tipicamente queste attrezzature sono in uso, il 50% degli infortuni riguarda l’uso non corretto di scale portatili; più in generale la maggior parte degli incidenti riguarda le cadute dall’alto derivanti dall’uso non corretto di attrezzature di lavoro, preceduto solo da sfondamento delle coperture.

Un dato piuttosto significativo che lascia intendere che, al di là dell’obbligatorietà “palese” di un’azione formativa, i lavoratori DEVONO essere formati, informati ed addestrati anche per quelle attrezzature che, erroneamente, sono ritenute “di uso comune” alle quali quindi ci si approccia con un grado di confidenza estremamente pericoloso.

 

Come scegliere una scala portatile

La prima condizione necessaria per poter scegliere una scala portatile è che sia rispondente a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08; come noto, infatti, non esistendo alcuna direttiva di prodotto applicabile alle scale portatili, queste NON possono essere marchiate CE.

La norma tecnica di riferimento per queste attrezzature di lavoro è la UNI EN 131 ma bisogna fare attenzione: la scala DEVE essere conforme al d.lgs. 81/08 o essere marcata UNI EN 131 ma in questo caso, deve anche soddisfare le condizioni riportate dall’allegato XX del d.lgs. 81/08.

 

Una volta stabilito, tramite la valutazione dei rischi ed una valutazione ad hoc sulle lavorazioni, che la scala sia l’attrezzatura giusta e adatta, il Datore di Lavoro dovrà scegliere accuratamente la tipologia; il primo riferimento si ha nell’art. 113 del D. Lgs. 81/08 e, come detto, nell’allegato XX del medesimo testo, oltre a questo potrà fare riferimento alla norma UNI EN 131-1 la quale individua le scale portatili “per tipologia” in base alla configurazione geometrica e agli elementi costituenti.

 

Sulla base di quanto indicato sarà quindi possibile fare una scelta sulla tipologia di scala più adatta e sicura; non dimentichiamoci che la scelta della scala DEVE essere fatta sulla base di una valutazione dei rischi e quindi avendo prima valutato che rischi mitigare e/o eliminare.

Come svolgere la formazione – chi può farla – dove è possibile svolgerla?

 

Un corso per l’uso di scale portatili può essere sviluppato in diversi modi. Facciamo degli esempi.

 

Formazione interna all’azienda: il Datore di Lavoro, in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione, sceglie di informare e formare il proprio personale all’interno dell’azienda.

 

È consigliato comunque registrare le ore impiegate dagli operatori che dichiareranno di aver ricevuto adeguate informazioni e una formazione specifica sull’uso dell’attrezzatura.

In questo caso sarà il preposto, supportato da RSPP o ASPP, a svolgere la docenza per i propri colleghi.

  • PRO: gli operatori saranno addestrati “proprio” con la loro attrezzatura;
  • CONTRO: occorrerà predisporre un’area idonea in cui le attività di formazione NON interferiscano con il proseguo delle lavorazioni da parte degli operatori non interessati.

 

Formazione in un centro di formazione: il Datore di Lavoro può scegliere di formare i propri addetti all’interno di un centro di formazione ed addestramento. In questo caso ci saranno docenti ed istruttori qualificati che formeranno gli operatori.

  • PRO: gli operatori si troveranno in un “luogo sicuro” e potranno provare tecniche, metodologie, attrezzature per il più corretto uso delle attrezzature di lavoro. Dal dialogo con formatori ed istruttori potrebbe emergere una più approfondita analisi e quindi un contributo al miglioramento delle procedure di lavoro;
  • CONTRO: le attrezzature usate potrebbero non essere uguali a quelle presenti sul luogo di lavoro; la simulazione dell’ambiente di lavoro non sarà mai identica al luogo di lavoro stesso.

 

Formazione in azienda con supporto di formatori ed istruttori: il datore di lavoro sceglie di affiancare al proprio servizio di prevenzione e protezione dei tecnici esperti. In questo caso il team di lavoro sarà composto da: operatori – preposto – RSPP – formatori/istruttori.

  • PRO: coinvolgimento di tutti gli operatori della sicurezza – formazione con la propria attrezzatura – condivisione delle problematiche con possibilità di arrivare a più soluzioni;
  • CONTRO: occorrerà predisporre un’area idonea in cui le attività di formazione NON interferiscano con il proseguo delle lavorazioni da parte degli operatori non interessati.

Come progettare un corso “scale” e quali contenuti minimi deve avere?

La formazione su un rischio specifico NON va a sostituire la formazione obbligatoria del lavoratore; non essendoci un accordo tra Stato e Regioni di riferimento né delle indicazioni particolari sul Testo Unico, la progettazione ed i contenuti di un corso posso essere scelti e definiti anche di volta in volta.

 

Oltre a ciò, non serve avere “l’attestato” ma, come detto in precedenza, è comunque necessario dare evidenza dell’avvenuta formazione quindi, perché anche tramite un’azione formativa mirata.

 

Facciamo alcuni esempi:

Corso: Attrezzature di Lavoro (non accordo stato regioni):

  • Riferimenti ed obiettivi: corso erogato ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. n. 81/2008 al fine di garantire che i lavoratori siano adeguatamente formati e informati in relazione alle attrezzature di lavoro messe a disposizione dal Datore di Lavoro e dai rischi a cui sono esposti durante l’utilizzo della stessa.

 

Corso: Informazione – Formazione – Addestramento dei Lavoratori: 

  • Riferimenti ed obiettivi: corso erogato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 artt. 36, 37, 73 e 77 al fine di garantire che i lavoratori ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici in relazione al contesto lavorativo in cui operano. L’addestramento riguarderà prove pratiche relative alle specifiche procedure aziendali.

 

Esempio di contenuti minimi:

  • Analisi dei rischi
  • Cenni sui rischi derivanti dai lavori in quota
  • Cenni sui rischi derivanti dalle cadute dall’alto
  • Dispostivi di protezione individuale e collettiva
  • Introduzione all’uso delle scale portatili
  • Verifica delle attrezzature per la gestione della lavorazione specifica
  • Analisi della procedura aziendale
  • Addestramento specifico
  • Cenni su tecniche di soccorso

 

Serve altra formazione?

Se ci fermiamo alla correttezza dell’azione formativa, non serve aggiungere altra formazione ma non va dimenticato che:

  • l’uso di dispositivi di protezione individuale prevede formazione;
  • l’uso di dispositivi di protezione individuale di III categoria prevede formazione ed addestramento;
  • il Datore di Lavoro DEVE garantire l’evacuazione dalla postazione di lavoro in quota, in tutte le situazioni, quindi anche (e soprattutto) in caso di emergenza.

 

Va da sé che, qualora si lavori in quota, il lavoratore deve essere formato con uno specifico corso di formazione ed addestramento.

 

Quindi un valido percorso formativo potrebbe prevedere, ad esempio, un corso specifico sui sistemi anticaduta ed un corso di soccorso e recupero.