I Diisocianati
Perché si parla di diisocianati?
Perché ultimamente sentiamo parlare spesso di diisocianati?
Il motivo è l’entrata in vigore del “REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati”.
La restrizione è stata pubblicata il 4 agosto 2020 e si applica dal 24 agosto 2023 dopo un periodo di transizione di 3 anni.
In sostanza, l’immissione sul mercato è vietata a partire dal 24 Febbraio 2022 e, a partire dal 24 agosto 2023, non potranno essere utilizzati da soli o come costituenti in altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali in concentrazioni superiori allo 0,1%.
Cosa sono i diisocianati e dove li possiamo trovare?
Gli isocianati sono composti organici.
Nel composto è presente il gruppo funzionale –N=C=O legato a un gruppo alchilico o arilico e possono essere sia solidi che liquidi.
La caratteristica costante è che in genere sono tossici.
Questi composti, infatti, sono riconosciuti come irritanti sia per gli occhi che per le vie respiratorie e il loro contatto con la pelle può provocare irritazione, per questo motivo vanno quindi maneggiati con le dovute cure e procedure di sicurezza.
Sono tantissimi i settori lavorativi prevedono l’uso di questi composti.
Settore edile, industriale, carrozzerie, produzione di mobili ma anche automotive.
I prodotti che possono contenere diisocianati sono, ad esempio, i composti poliuretanici, resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, isolanti, rivestimenti, schiume/ schiume poliuretaniche, vernici e pitture.
Per sapere in modo chiaro e speditivo se i prodotti contengono queste sostanze è possibile consultare la scheda di sicurezza alla sezione 3; in alternativa è possibile andare alla sezione 15 e verificare se è citata la restrizione n.74.
Quali sono i rischi?
Abbiamo anticipato che le principali vie di penetrazione di questi composti sono le vie aeree e la cute.
Infatti, la sensibilizzazione respiratoria da diisocianati, è ritenuta particolarmente grave, irreversibile e invalidante; ad aggravare la valutazione del rischio da esposizione c’è anche il tempo di esposizione: le conseguenze derivanti infatti non sempre sono prevedibili e la correlazione dose risposta è particolarmente variabile.
I diisocianati organici maggiormente in uso non sono molecole particolarmente volatili, ma lo diventano in processi di nebulizzazione e schiumatura o in applicazioni a caldo, originando assorbimento per via inalatoria e attraverso la cute esposta.
Cosa cambia a livello normativo per le aziende produttrici e per gli utilizzatori?
Riprendendo testualmente il regolamento, nei p.ti 1 e 2 leggiamo che:
- I diisocianati sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti, tra l’altro, in tutta l’Unione.
- Il 6 ottobre 2016 la Germania ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») un fascicolo (3) a norma dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («il fascicolo a norma dell’allegato XV»), al fine di avviare la procedura di restrizione di cui agli articoli da 69 a 73 di tale regolamento. Il fascicolo a norma dell’allegato XV segnala che la sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori, individuata come un importante problema di salute sul luogo di lavoro nell’Unione. Il numero di nuove malattie professionali causate ogni anno dai diisocianati (secondo le stime oltre 5.000 casi) è considerato inaccettabilmente elevato. Il fascicolo a norma dell’allegato XV dimostra che è necessario un intervento a livello dell’Unione e propone di limitare l’uso industriale e professionale, nonché l’immissione in commercio, dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze e in miscele.
Questo regolamento porta quindi a due livelli di restrizioni:
RESTRIZIONE SULL’IMMISSIONE SUL MERCATO
A partire dal 24 febbraio 2022 è permesso il collocamento sul mercato dei prodotti contenenti più del 0,1% di diisocianati, ma si deve includere una dichiarazione relativa alla formazione, apposta sull’imballaggio o sull’etichetta del prodotto. È responsabilità dei fornitori garantire che sull’etichetta questa dicitura sia visivamente palese e distinta dal resto delle informazioni.
RESTRIZIONI CIRCA L’USO
Al 24 agosto 2023, i diisocianati possono essere utilizzati come sostanze in purezza o in miscele contenenti una concentrazione maggiore o uguale allo 0,1% in peso, a condizione che l’utilizzatore abbia svolto anticipatamente e correttamente un corso di formazione sull’uso sicuro dei diisocianati. Questo corso sulla sicurezza fa sì che ogni lavoratore che maneggia i diisocianati abbia le conoscenze adeguate dei pericoli e rischi legati al loro utilizzo, non solo un’esperienza appropriata del loro impiego, soprattutto una preparazione alla prevenzione e gestione dei danni.
Le restrizioni sull’immissione sul mercato saranno a garanzia del fornitore mentre quelle sull’uso saranno a garanzia del datore di lavoro.
Come svolgere la formazione – chi può farla?
Si parla quindi di formazione.
In particolare, al p.to 5 del regolamento di trova scritto:
(5) Il RAC ha concluso che una formazione adeguata rappresenta una necessità fondamentale e che tutti i lavoratori che manipolano diisocianati dovrebbero disporre di una conoscenza sufficiente dei pericoli di tali sostanze ed essere consapevoli dei rischi connessi al loro uso, nonché conoscere a sufficienza le buone pratiche di lavoro e le adeguate misure di gestione dei rischi, compreso l’uso corretto di appropriati dispositivi di protezione individuale. Il RAC osserva che sono necessarie particolari misure di formazione per sensibilizzare maggiormente in merito all’importanza della protezione della salute mediante adeguate misure di gestione dei rischi e pratiche di manipolazione sicura.
Chi ha l’obbligo di essere formato?
- utilizzatori autonomi e dipendenti, posatori
- titolari di aziende con dipendenti che maneggiano materiali poliuretanici/poliureici
- produttori di sigillanti, schiume, adesivi, vernici, rivestimenti
- rivenditori e distributori di prodotti contenenti diisocianati
La formazione si articola in tre livelli:
Formazione generale, di cui al paragrafo 5, lettera A) per tutti gli usi industriali e professionali
Formazione di livello intermedio, di cui al paragrafo 5, lettere A) e B) per i seguenti usi:
- manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma)
- applicazione a spruzzo in cabina ventilata
- applicazione con rullo
- applicazione con pennello
- applicazione per immersione o colata
- trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi
- pulitura e rifiuti
- qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione
Formazione di livello avanzato, di cui al paragrafo 5, lettere A), B) e C) per i seguenti usi:
- manipolazione di articoli non completamente reagiti
- applicazioni per fonderie
- manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature
- manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C)
- applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri)
- qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione
Quali sono i contenuti minimi?
Livello generale:
Chimica dei diisocianati,
Pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta)
Esposizione ai diisocianati
Valori limite di esposizione professionale
Modalità di sviluppo della sensibilizzazione
Odore come segnale di pericolo
Importanza della volatilità per il rischio
Viscosità e peso molecolare dei diisocianati
Rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione – Rischio connesso al processo di applicazione utilizzato – Igiene personale
Attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni
Sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie
Ventilazione
Pulizia, fuoriuscite, manutenzione
Smaltimento di imballaggi vuoti
Protezione degli astanti
Individuazione delle fasi critiche di manipolazione
Sistemi di codici nazionali specifici – Sicurezza basata sui comportamenti (behaviourbased).
Livello intermedio:
Ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviourbased)
Manutenzione
Gestione dei cambiamenti
Valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti
Rischio connesso al processo di applicazione utilizzato
Livello avanzato:
Eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
Applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;
Manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C).
E’ comunque prevista una verifica dell’apprendimento e prova documentale dell’esito positivo.
Da chi può essere fatta la formazione?
La formazione può essere effettuata da un esperto di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, che possa dimostrare le competenze attraverso una formazione personale.
Deve essere aggiornata?
La formazione dovrà essere documentata e aggiornata ogni 5 anni.
Scelta dei DPI da adottare
Dopo aver valutato il rischio chimico, attuate le misure tecniche, organizzative e procedurali atte a ridurre al minimo il rischio, il datore di lavoro è tenuto a fornire, tra le altre cose, anche i dispositivi di protezione individuale.
Quando quindi la valutazione del rischio porta ad un rischio residuo non accettabile, quindi laddove l’adozione di misure di prevenzione non sia sufficiente (formazione, sorveglianza sanitaria, organizzazione del lavoro, ventilazione, ecc.) occorrerà prevedere l’uso di DPI.
La scelta dei DPI dipende da un insieme di considerazioni: la natura e lo stato fisico dell’inquinante, i relativi valore limite di esposizione professionale, la concentrazione dell’inquinante nell’ambiente di lavoro, il tempo di esposizione.
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Dispositivi per la protezione della cute e delle vie respiratorie
Posto che le vie di penetrazione di queste sostanze sono la cute e le vie aeree, i dispositivi per la protezione riguarderanno: nel primo caso a guanti e protezione del corpo in grado di garantire una copertura ampia della superficie cutanea potenzialmente esposta, compresi viso e occhi, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie definiti anche APVR nel secondo caso.
Ai fini dell’individuazione dell’APVR più adatto va considerata la natura dell’inquinamento, verificando se sia dovuto a particelle, gas, vapori, insufficienza di ossigeno o a una combinazione di questi fattori.
In ogni caso per la scelta dei DPI è indispensabile attenersi alle indicazioni contenute nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
Ricordiamoci l’81!
Quali sono gli obblighi per le aziende nel cui ciclo lavorativo è previsto l’uso di diisocianati?
Innanzitutto i datori di lavoro dovranno applicare le misure generali di tutela previste dall’art. 15 comma 1 lettera c): “Eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”
Non ci dimentichiamo inoltre che nell’81 si parla di formazione anche per il rischio chimico e di addestramento per l’uso in sicurezza ANCHE di sostanze:
Art. 37 comma 5 e comma 6
“5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato78.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.”
Follow Up: cosa possiamo fare per te?
Follow Up, grazie al suo team di tecnici può supportarti per la gestione di ogni aspetto di questo settore:
- Assistenza
- Formazione
- Valutazione del rischio chimico
- Scelta e verifica dei dispositivi di protezione individuale