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Formazione scale portatili

Perché formare ed addestrare il personale all’utilizzo di scale portatili

Molto spesso viene posta questa domanda: è obbligatoria la formazione per l’uso di scale portatili?

La risposta più frequente è: no!

 

Sebbene non sia del tutto sbagliata, proviamo ad analizzare la normativa di riferimento e, per deduzione, improntiamo una risposta “diversa”.

 

L’articolo 73 del D. Lgs. 81/08 prevede, tra le altre cose, che all’introduzione di una nuova attrezzatura di lavoro segua una corretta informazione – formazione ed addestramento del personale che farà uso.

Inoltre, il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, deve valutare non solo tutti i rischi derivanti dall’uso della specifica attrezzatura per gli operatori incaricati all’uso, ma informare anche coloro che operano nelle immediate vicinanze dell’attrezzatura stessa.

 

E non è tutto, l’articolo 71 del Testo Unico al comma 7 riporta:

“Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.”

 

Se entriamo nel merito di attrezzature di lavoro che consentano il raggiungimento di una postazione di lavoro in quota, occorre in fine fare riferimento all’art. 111 che ci dice che il Datore di Lavoro o il suo preposto hanno l’obbligo di scegliere il tipo più idoneo di sistema di acceso al posto di lavoro temporaneo in quota in rapporto alla circolazione sottostante, al dislivello da sorpassare, ed alla durata del lavoro.
Il sistema di accesso scelto deve garantire contestualmente sia l’evacuazione in caso di pericolo che l’accesso senza comportamento di rischi ulteriori di caduta.

 

Di conseguenza il Datore di Lavoro dispone l’uso di una scala portatile solo nei casi in cui l’utilizzo di altre attrezzature ritenibili più sicure, non sia giustificato per il limitato livello di rischio e per la limitata durata dei lavori oppure per le caratteristiche esistenti del luogo che non sono modificabili, assicurando che:

  • l’uso sia riservato a lavoratori incaricati;
  • in caso di interventi di riparazione, modifiche, o manutenzioni il lavoratore sia qualificato a svolgere l’attività.

 

Analizzando queste prescrizioni normative, se si ritorna alla domanda iniziale: è obbligatoria la formazione per l’uso di scale portatili?

Per noi la risposta è: sì! E non solo, è necessaria sia la formazione, sia l’informazione sia l’addestramento.

 

Le statistiche di morti e infortuni gravi con scale portatili

Oltre alla pura analisi normativa, che ci consente tramite le sue interpretazioni di dare risposte concrete alle esigenze di aziende e lavoratori, è sempre bene ricordare che qualunque organizzazione aziendale deve avere come primo obiettivo la tutela della salute e della sicurezza dei suoi lavoratori.

Facendo un esempio, apprendiamo da dati statistici che nei cantieri, dove tipicamente queste attrezzature sono in uso, il 50% degli infortuni riguarda l’uso non corretto di scale portatili; più in generale la maggior parte degli incidenti riguarda le cadute dall’alto derivanti dall’uso non corretto di attrezzature di lavoro, preceduto solo da sfondamento delle coperture.

Un dato piuttosto significativo che lascia intendere che, al di là dell’obbligatorietà “palese” di un’azione formativa, i lavoratori DEVONO essere formati, informati ed addestrati anche per quelle attrezzature che, erroneamente, sono ritenute “di uso comune” alle quali quindi ci si approccia con un grado di confidenza estremamente pericoloso.

 

Come scegliere una scala portatile

La prima condizione necessaria per poter scegliere una scala portatile è che sia rispondente a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08; come noto, infatti, non esistendo alcuna direttiva di prodotto applicabile alle scale portatili, queste NON possono essere marchiate CE.

La norma tecnica di riferimento per queste attrezzature di lavoro è la UNI EN 131 ma bisogna fare attenzione: la scala DEVE essere conforme al d.lgs. 81/08 o essere marcata UNI EN 131 ma in questo caso, deve anche soddisfare le condizioni riportate dall’allegato XX del d.lgs. 81/08.

 

Una volta stabilito, tramite la valutazione dei rischi ed una valutazione ad hoc sulle lavorazioni, che la scala sia l’attrezzatura giusta e adatta, il Datore di Lavoro dovrà scegliere accuratamente la tipologia; il primo riferimento si ha nell’art. 113 del D. Lgs. 81/08 e, come detto, nell’allegato XX del medesimo testo, oltre a questo potrà fare riferimento alla norma UNI EN 131-1 la quale individua le scale portatili “per tipologia” in base alla configurazione geometrica e agli elementi costituenti.

 

Sulla base di quanto indicato sarà quindi possibile fare una scelta sulla tipologia di scala più adatta e sicura; non dimentichiamoci che la scelta della scala DEVE essere fatta sulla base di una valutazione dei rischi e quindi avendo prima valutato che rischi mitigare e/o eliminare.

Come svolgere la formazione – chi può farla – dove è possibile svolgerla?

 

Un corso per l’uso di scale portatili può essere sviluppato in diversi modi. Facciamo degli esempi.

 

Formazione interna all’azienda: il Datore di Lavoro, in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione, sceglie di informare e formare il proprio personale all’interno dell’azienda.

 

È consigliato comunque registrare le ore impiegate dagli operatori che dichiareranno di aver ricevuto adeguate informazioni e una formazione specifica sull’uso dell’attrezzatura.

In questo caso sarà il preposto, supportato da RSPP o ASPP, a svolgere la docenza per i propri colleghi.

  • PRO: gli operatori saranno addestrati “proprio” con la loro attrezzatura;
  • CONTRO: occorrerà predisporre un’area idonea in cui le attività di formazione NON interferiscano con il proseguo delle lavorazioni da parte degli operatori non interessati.

 

Formazione in un centro di formazione: il Datore di Lavoro può scegliere di formare i propri addetti all’interno di un centro di formazione ed addestramento. In questo caso ci saranno docenti ed istruttori qualificati che formeranno gli operatori.

  • PRO: gli operatori si troveranno in un “luogo sicuro” e potranno provare tecniche, metodologie, attrezzature per il più corretto uso delle attrezzature di lavoro. Dal dialogo con formatori ed istruttori potrebbe emergere una più approfondita analisi e quindi un contributo al miglioramento delle procedure di lavoro;
  • CONTRO: le attrezzature usate potrebbero non essere uguali a quelle presenti sul luogo di lavoro; la simulazione dell’ambiente di lavoro non sarà mai identica al luogo di lavoro stesso.

 

Formazione in azienda con supporto di formatori ed istruttori: il datore di lavoro sceglie di affiancare al proprio servizio di prevenzione e protezione dei tecnici esperti. In questo caso il team di lavoro sarà composto da: operatori – preposto – RSPP – formatori/istruttori.

  • PRO: coinvolgimento di tutti gli operatori della sicurezza – formazione con la propria attrezzatura – condivisione delle problematiche con possibilità di arrivare a più soluzioni;
  • CONTRO: occorrerà predisporre un’area idonea in cui le attività di formazione NON interferiscano con il proseguo delle lavorazioni da parte degli operatori non interessati.

Come progettare un corso “scale” e quali contenuti minimi deve avere?

La formazione su un rischio specifico NON va a sostituire la formazione obbligatoria del lavoratore; non essendoci un accordo tra Stato e Regioni di riferimento né delle indicazioni particolari sul Testo Unico, la progettazione ed i contenuti di un corso posso essere scelti e definiti anche di volta in volta.

 

Oltre a ciò, non serve avere “l’attestato” ma, come detto in precedenza, è comunque necessario dare evidenza dell’avvenuta formazione quindi, perché anche tramite un’azione formativa mirata.

 

Facciamo alcuni esempi:

Corso: Attrezzature di Lavoro (non accordo stato regioni):

  • Riferimenti ed obiettivi: corso erogato ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. n. 81/2008 al fine di garantire che i lavoratori siano adeguatamente formati e informati in relazione alle attrezzature di lavoro messe a disposizione dal Datore di Lavoro e dai rischi a cui sono esposti durante l’utilizzo della stessa.

 

Corso: Informazione – Formazione – Addestramento dei Lavoratori: 

  • Riferimenti ed obiettivi: corso erogato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 artt. 36, 37, 73 e 77 al fine di garantire che i lavoratori ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici in relazione al contesto lavorativo in cui operano. L’addestramento riguarderà prove pratiche relative alle specifiche procedure aziendali.

 

Esempio di contenuti minimi:

  • Analisi dei rischi
  • Cenni sui rischi derivanti dai lavori in quota
  • Cenni sui rischi derivanti dalle cadute dall’alto
  • Dispostivi di protezione individuale e collettiva
  • Introduzione all’uso delle scale portatili
  • Verifica delle attrezzature per la gestione della lavorazione specifica
  • Analisi della procedura aziendale
  • Addestramento specifico
  • Cenni su tecniche di soccorso

 

Serve altra formazione?

Se ci fermiamo alla correttezza dell’azione formativa, non serve aggiungere altra formazione ma non va dimenticato che:

  • l’uso di dispositivi di protezione individuale prevede formazione;
  • l’uso di dispositivi di protezione individuale di III categoria prevede formazione ed addestramento;
  • il Datore di Lavoro DEVE garantire l’evacuazione dalla postazione di lavoro in quota, in tutte le situazioni, quindi anche (e soprattutto) in caso di emergenza.

 

Va da sé che, qualora si lavori in quota, il lavoratore deve essere formato con uno specifico corso di formazione ed addestramento.

 

Quindi un valido percorso formativo potrebbe prevedere, ad esempio, un corso specifico sui sistemi anticaduta ed un corso di soccorso e recupero.